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In questa puntata, si commenta l'art. 52 del codice deontologico forense ("Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti"), che si trova nel Titolo quarto del Codice stesso, che contiene gli artt. da 46 a 62 ed è rubricato "Doveri dell'avvocato nel processo". Il tutto, alla luce della giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense e della Corte di Cassazione, per darne infine una visione organica ma dettagliata.
Fonte:
https://deontologicus.gestiolex.it/cdf-art-52-divieto-di-uso-di-espressioni-offensive-o-sconvenienti/ -
In questa puntata si commenta l'art. 60 L. n. 247/2012 ("Sospensione cautelare"), alla luce della giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense e della Corte di Cassazione.
Fonte:
https://deontologicus.gestiolex.it/art-60-l-n-247-2012-sospensione-cautelare/ -
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In questa puntata, si commenta l'art. 51 del codice deontologico forense ("La testimonianza dell’avvocato"), che si trova nel Titolo quarto del Codice stesso, che contiene gli artt. da 46 a 62 ed è rubricato "Doveri dell'avvocato nel processo". Il tutto, alla luce della giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense e della Corte di Cassazione, per darne infine una visione organica ma dettagliata.
Fonte:
https://deontologicus.gestiolex.it/cdf-art-51-la-testimonianza-dellavvocato/ -
In questa puntata, si commenta l'articolo di Fabio De Santis dal titolo "Alcune considerazioni sulla rilevanza deontologica della vita privata dell’avvocato" pubblicato nella sezione di deontologia forense della rivista "Nuova Giurisprudenza ligure" n. 3 del 2023.
L'articolo è pubblicato per esteso a questo indirizzo:
https://ordineavvocatigenova.it/attach/04032024151134_NGL%203-2023%2031-12-2023.pdf -
In questa puntata raccontiamo il Disegno di legge n. 978, appena approvato dalla Commissione Giustizia del Senato.
Fonti.
DDL 978:
https://www.senato.it/leggi-e-documenti/disegni-di-legge/scheda-ddl?did=57828# -
In questa puntata, si commenta l'art. 50 del codice deontologico forense ("Doveri del difensore"), che si trova nel Titolo quarto del Codice stesso, che contiene gli artt. da 46 a 62 ed è rubricato "Doveri dell'avvocato nel processo". Il tutto, alla luce della giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense e della Corte di Cassazione, per darne infine una visione organica ma dettagliata.
Fonte:
https://deontologicus.gestiolex.it/cdf-art-50-dovere-di-verita/ -
In questa puntata raccontiamo la sentenza CNF n. 162/2025 che pone fine ad un contrasto giurisprudenziale piuttosto acceso con riferimento al dies a quo della prescrizione disciplinare dell'illecito di omessa fatturazione di compensi (artt. 16 e 29 cdf).
Infatti, secondo alcuni orientamenti, il dies a quo prescrizionale andrebbe al più tardi collegato:
- alla decisione del CDD;
- al termine finale dell’obbligo di conservazione della documentazione fiscale;
- alla scadenza del termine ultimo per la presentazione della dichiarazione IVA (30/4 dell’anno successivo all’incasso).
La sentenza CNF n. 162/2025 (pres. f.f. Napoli, rel. Gagliano), ricostruendo la disciplina dell'obbligo in parola anche alla luce della normativa fiscale e penale, perviene ad una soluzione assai motivata, che afferma il seguente principio di diritto:
"L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato (anche) in sede disciplinare dagli artt. 16 e 29 cdf, di emettere fattura fiscale entro dodici giorni dal pagamento della prestazione (art. 6 co. 3 e art. 21 co. 4 del DPR n. 633/1972) e, quindi, di registrare il documento stesso entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello della sua emissione (art. 23 DPR n. 633/1972). In sede disciplinare, la violazione di tale dovere costituisce illecito permanente, che tuttavia si protrae non oltre lo spirare del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno in cui il compenso non fatturato è stato percepito (art. 1 DPR n. 600/1973 e DPR n. 322/1998), quindi il 31 dicembre dell’anno successivo. Conseguentemente, al più tardi in tale data va collocato il dies a quo della prescrizione dell'azione disciplinare."
Fonti.
https://codicedeontologico-cnf.it/importante-omessa-o-tardiva-fatturazione-di-compensi-percepiti-il-punto-sullindividuazione-del-dies-a-quo-prescrizionale/ -
In questa puntata, si commenta l'art. 49 del codice deontologico forense ("Doveri del difensore"), che si trova nel Titolo quarto del Codice stesso, che contiene gli artt. da 46 a 62 ed è rubricato "Doveri dell'avvocato nel processo". Il tutto, alla luce della giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense e della Corte di Cassazione, per darne infine una visione organica ma dettagliata.
Fonte:
https://deontologicus.gestiolex.it/cdf-art-49-doveri-del-difensore/ -
In questa puntata parliamo di una recene sentenza del CNF (la n. 105 del 2025), la quale si è occupata di un caso interessante: incaricato di predisporre e depositare una querela per conto diun cliente, l'avvocato l'ha effettivamenbte predeisposta ma poi non l'ha depositata. Fin qui, sembrerebbe un normale inadempimento al mandato professionale, deontologicamente rilevante ai sensi dell'art. 26 cdf. Tuttavia, ciò che in questo caso rendono "particolare" l'illecito sono le ragioni addotte dall'incolpato a (pretesa) giudisticazione dell'illecito, ovvero il mancato deposito sarebbe dipeso dal fatto che la querela che era stato incaricato di depositare era totalmente infondata, temeraria, e addirittura a rischio calunnia. Tuttavia, pur convinto di ciò, l'avvocato non solo ha omesso di informare il cliente e dissuaderlo dal deposito della querela (come pure avrebbe dovuto fare ai sensi dell'art. 23 cdf) ma gli ha invece fornità informazioni false, raccontando di aver effettuato il deposito della querela, contrariamente al vero, quindi in violazione dell'art. 27 cdf.
Fonte:
https://codicedeontologico-cnf.it/ -
Perché, con rispetto al previgente ordinamento forense, la durata massima della sospensione disciplinare è passata da 1 anno a 5 anni?
Fonti.
https://deontologicus.gestiolex.it/un-paio-di-curiosita-sulla-nuova-sospensione-disciplinare/ -
In questa puntata raccontiamo l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 27063 dell'8 ottobre 2025, in tema di compenso professionale dell'avvocato.
La causa trae origine dal ricorso proposto da un avvocato contro un'ordinanza del Tribunale di Como riguardante l’opposizione a un decreto ingiuntivo. Il tribunale di Como aveva dichiarato l'opposizione inammissibile per tardività, separando le richieste relative alle prestazioni giudiziali civili e penali. La Corte di Cassazione esamina il ricorso, concentrandosi sulla corretta applicazione delle norme procedurali relative all'opposizione a decreto ingiuntivo quando sono coinvolte prestazioni giudiziali e stragiudiziali, nonché sulla tempistica per proporre tale opposizione. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e cassa l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Como per un nuovo giudizio, sostenendo che l'opposizione era stata tempestiva e che la procedura speciale non era applicabile. -
Se l'avvocato non avvisa il cliente sul probabile esito negativo del giudizio, perde il diritto al compenso, in tutto o in parte.
In questa puntata, infatti, raccontiamo l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 25889 del 22 settembre 2025, la quale ha affermato il seguente principio di diritto:
"L’avvocato è tenuto ad adempiere la propria prestazione professionale con la diligenza di cui all’art. 1176 co. 2 cc, la quale comprende anche gli obblighi di informazione al cliente (art. 13 co. 5 L. n. 247/2012 e art. 27 cdf). La violazione di tali doveri costituisce inadempimento contrattuale (art. 2236 cc), che incide (anche) sul diritto al corrispettivo, nell'an e nel quantum. In particolare, il compenso professionale deve escludersi: a) in toto (art. 1460 cc) ove si accerti che il cliente, se adeguatamente informato, non avrebbe conferito l'incarico all'avvocato, giacché la sua volontà è stata determinata dalla mancanza di informazioni che il professionista era obbligato a fornire; b) ovvero in parte, cioè ridursi proporzionalmente alla gravità della condotta dell'avvocato, giacché il compenso deve essere adeguato all’importanza dell’opera e al decoro della professione (art. 2233 co. 2 cc). (Nel caso di specie, l’avvocato non aveva informato il cliente delle possibilità di perdere la causa e dell’esito presumibilmente negativo del giudizio)." -
In questa puntata si racconta l'istituto della astensione e della ricusazione nel procedimento disciplinare, ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9 del Reg. CNF n. 2/2014, annotati con la giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense e della Corte di Cassazione.
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In questa puntata, si commenta l'articolo del codice deontologico in oggetto, che riguarda l'obbligo degli avvocati di fornire istruzioni e informazioni ai colleghi, sottolineando la necessità di istruzioni tempestive e dettagliate. Viene specificato che un avvocato corrispondente non deve risolvere controversie senza informare il collega che gli ha affidato l'incarico e, in mancanza di istruzioni, deve agire per proteggere gli interessi della parte. Le violazioni di queste regole comportano sanzioni disciplinari, che vanno dal richiamo alla sospensione, con diverse gradazioni a seconda della specifica infrazione. Il testo fornisce anche un riepilogo delle diverse sanzioni applicabili per i vari commi dell'articolo, evidenziando la gravità delle conseguenze per il mancato rispetto di tali obblighi professionali.
https://deontologicus.gestiolex.it/cdf-art-47-obbligo-di-dare-istruzioni-e-informazioni-al-collega/ -
In questa puntata, si racconta il convegno organizzato dal COA Roma e tenutosi il 21/05/2025 dal titolo "La professione in evoluzione: avvocato imprenditore".
In particolare, questo convegno ha esaminato la professione forense in evoluzione, con particolare attenzione al ruolo dell'avvocato come imprenditore. I relatori hanno discusso l'impatto delle normative europee e nazionali, compresa la Legge Cartabia e il PNRR, evidenziando le criticità e le opportunità. È stata analizzata la necessità di adattamento organizzativo degli studi legali, anche confrontando il modello italiano con quello statunitense, e l'importanza di affrontare temi come la carenza di nuove leve e la necessità di riforme fiscali. La discussione ha toccato anche la potenziale Legge Professionale e il dibattito sul rapporto tra etica professionale e le nuove dinamiche di mercato.
Il video integrale è disponibile a questo indirizzo:
https://www.youtube.com/watch?v=OB6dhScsQkI&ab_channel=ConsiglioAvvocatiRoma -
In questa puntata raccontiamo il convegno del 30/9/2025, organizzato dal COA di Roma, dal titolo "Intelligenza artificiale, giustizia e professioni: quale futuro?".
Ne approfittiamo per commentare la legge n. 132/2025, in vigore dal 10/10/2025, che -come vedremo- riguarda anche il mondo della giustizia, giudici e avvocati.
Fonti.
- Video convegno:
https://www.youtube.com/watch?v=pEq_nf_5LYo
- Legge n. 132/2025:
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025-09-23;132!vig=2025-10-02 - Daha fazla göster